PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità).

      1. La presente legge ha lo scopo di promuovere la prevenzione dell'obesità e di assicurare ai soggetti obesi gravi, come definiti all'articolo 2, e alle loro famiglie il sostegno e l'assistenza necessari per favorirne i processi educativi, l'integrazione e la partecipazione alla vita sociale.

Art. 2.
(Definizione dell'obesità grave).

      1. È riconosciuto obeso grave il soggetto il cui indice di massa corporea supera il valore di 40 chilogrammi al metro quadrato.

Art. 3.
(Riconoscimento dell'obesità grave
come handicap).

      1. L'obesità grave è considerata condizione oggettiva di handicap ai sensi e per gli effetti della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, e delle altre norme vigenti in materia.

Art. 4.
(Educazione igienico-alimentare).

      1. Il Ministero della pubblica istruzione prevede, nei piani di studio della scuola dell'obbligo, programmi di educazione igienico-alimentare mirati a:

          a) promuovere la conoscenza della qualità dei prodotti alimentari;

          b) sviluppare un orientamento critico e responsabile nei riguardi dei comportamenti alimentari;

 

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          c) favorire l'adozione di standard nutrizionali sani raccomandati dagli organismi scientifici.

      2. Il Ministero della pubblica istruzione, di concerto con il Ministero della salute, adotta le misure necessarie a verificare la correttezza dell'alimentazione degli studenti della scuola dell'obbligo e provvede, altresì, al monitoraggio della ristorazione collettiva nei contesti scolastici.

Art. 5.
(Programmi di ricerca e di informazione).

      1. Il Ministero della salute, di concerto con il Ministero della pubblica istruzione, promuove specifici programmi di ricerca atti a migliorare le conoscenze cliniche sull'obesità al fine di aggiornare le possibilità di prevenzione, di diagnosi precoce, di terapia e di riabilitazione delle patologie abitualmente associate all'obesità stessa.
      2. Il Ministero della salute, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, promuove una campagna di informazione per una corretta alimentazione e sull'igiene degli alimenti.

Art. 6.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.